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Home Contratti, normative, sentenze Sentenze Gite scolastiche: vigilare, prevenire, pagare ...

Gite scolastiche: vigilare, prevenire, pagare ...

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012

Gite scolastiche: la scuola deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l’assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasposto prescelti.

Attenzione alla responsabilità se decidete di andare (gratis oltretutto), in gita. La sentenza è particolarmente importante perché riguarda il caso di alunni quasi maggiorenni e di evidenti corresponsabilità dell'alunna danneggiata.

Da leggere e meditare con attenzione.

Qualche estratto:

"La sedicenne [omissis], mentre si trovava in gita scolastica, nella notte tra il 16 e il 17 marzo 1998 cadde dalla terrazza posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell'albergo "[omissis]" di Firenze - gestito dalla [omissis] - dove aveva preso alloggio con gli altri undici compagni di classe dell'Istituto tecnico commerciale "[omissis]" di [omissis] - tra cui tale - ed accompagnati dal prof. [omissis].
1.2. Ella, in particolare, riferì di avere scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano e di essersi inoltrata, in compagnia del [omissis], che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno degli stessi materiali e colori della circostante terrazza; e, non essendosi avvista della mancanza di protezione, ella riferì di essere precipitata nel vuoto da un altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni ed in particolare rimanendo totalmente invalida."

 

"si è affermato che, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542);"

"per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni;
5.2.4. anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza."

Il testo completo:

http://www.dirittoscolastico.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-1769-del-08-febbraio-2012/

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Marzo 2012 14:37