Taglio del cuneo fiscale: gli arretrati da gennaio 2025 arrivano con il cedolino di giugno!
A partire da giugno 2025, gli effetti delle misure previste dalla Legge di Bilancio sul taglio del cuneo fiscale saranno finalmente visibili in busta paga, con un adeguamento retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025.
Non si tratta di una semplice speculazione giornalistica: a confermarlo è NoiPA, che con la Nota del 13 giugno informa che i docenti con un reddito annuo fino a 20.000 euro avranno diritto a un bonus fiscale. Tale somma integrativa non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene calcolata secondo le seguenti aliquote:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
- 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro
- 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro
Per i docenti con un reddito tra 20.001 e 40.000 euro, la maggior parte della platea interessata, oltre alle tradizionali detrazioni fiscali è prevista un’ulteriore riduzione:
- 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
- un importo decrescente per redditi tra 32.001 e 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre questa soglia.
Come viene calcolato il beneficio fiscale?
NoiPA effettuerà il calcolo in modo automatico, basandosi sul reddito percepito nei primi cinque mesi del 2025 e proiettandolo sugli ultimi sette, includendo anche la tredicesima.
Verranno considerati eventuali interruzioni contrattuali entro fine anno, come nel caso dei docenti con incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Se il sistema dispone di una Certificazione Unica 2024 relativa al medesimo incarico, NoiPA confronterà il reddito stimato per il 2025 con quello dell’anno precedente. Se il reddito del 2025 risulterà inferiore, il riferimento sarà la CU 2024, includendo anche eventuali compensi accessori consolidati (es. funzioni strumentali, attività aggiuntive, ecc.).
Rinuncia al beneficio fiscale
Chi percepisce altri redditi oltre a quello da insegnamento dovrà valutare attentamente l’accettazione del bonus. Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo annuo—ad esempio per prestazioni occasionali o altri incarichi non registrati da NoiPA—si potrà optare per la rinuncia, evitando così accrediti non dovuti e possibili recuperi in fase di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.
A breve sarà disponibile, nell’Area Riservata del portale NoiPA, un servizio dedicato per la gestione autonoma della rinuncia. Inoltre, i nostri consulenti sono a disposizione per offrire supporto personalizzato.
https://noipa.mef.gov.it/cl/taglio-del-cuneo-fiscale
| Taglio del CUNEO fiscale in breve |
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| Taglio del CUNEO FISCALEIl taglio del CUNEO FISCALE si articola in due diverse forme di beneficio fiscale, erogate dal nostro datore di lavoro (tramite NOIPA):1. un BONUS FISCALE per chi ha un reddito fino ad € 20.000 (art 1 c. 4 L. 207/2024),2. una ULTERIORE DETRAZIONE per chi ha un reddito tra € 20.001 ed € 40.000 (art 1 c. 6 L.207/2024). |
1. BONUS FISCALEL'importo del BONUS, spettante ai lavoratori dipendenti con reddito COMPLESSIVO annuo fino ad€ 20.000, è calcolato sul reddito da lavoro DIPENDENTE rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:7,1% per redditi fino ad € 8.500;5,3% per redditi da € 8.501 ad € 15.000;4,8% per redditi da € 15.001 ad € 20.000.Il BONUS, determinato come sopra, non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà erogato a partire dal mese di Giugno 2025, con attribuzione del bonusper il mese di Giugno 2025,per il periodo Gennaio-Maggio 2025 e poi nei mesi successivi. CONSEGUENZE Il BONUS sarà calcolato e attribuito tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste - ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, ...) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramiteArea riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali. |
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| E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente. |
2. ULTERIORE DETRAZIONEL’ulteriore detrazione fiscale spetta ai lavoratori dipendenti con reddito COMPLESSIVO annuo tra € 20.001 ed € 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, ed èpari ad € 1.000per i redditi tra € 20.001 ed € 32.000; di importo progressivamente decrescente (da € 1.000 ad € 0) per i redditi da € 32.001 ad € 40.000, secondo la formula: |
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| CONSEGUENZEL'ULTERIORE DETRAZIONE sarà calcolata e attribuita tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste - ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, ...) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramite Area riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali. |
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| E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente. |
| RINUNCEQualora si ritenga che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste, è possibile rinunciare agli specifici beneficisul portale NOIPA, |
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| utilizzando anche la specifica app NOIPA, per la generazione del codice OTP, con le seguenti precisazioni:Se si rinuncia entro il 25/5, si eviterà l'erogazione del beneficio nel mese di Giugno 2025 (e nei successivi). Se si rinuncia dopo il 25/5, il beneficio verrà comunque interrotto dalla prima mensilità utile.Se non si rinuncia e si percepiscono benefici non spettanti, si restituirà quanto non di diritto in sede di conguaglio fiscale o di dichiarazione dei redditi.Se si rinucia, ma si aveva effettivamente diritto ai benefici fiscali di cui sopra, sarà operato il conguaglio a credito, eventualmente anche in sede di dichiarazione dei redditi. |
| In conclusione alcuni riferimenti, per una diretta lettura: Comunicato NOIPA FAQ NOIPA Circolare 4/E AdE |



con reddito COMPLESSIVO annuo fino ad


