| Desideriamo rappresentare il quadro normativo circa le Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a TI e a TD. In particolare, i riferimenti normativi sono contenuti nel CCNL:art. 35 cc. 1 e 2 CCNL 2019/2021art. 38 CCNL 2019/2021 + Dich. congiunta n. 2art. 13 CCNL 2006/2009art. 39 CCNL 2006/2009 (Part -time).e inD.L. 95 convertito in L. 135/2012 art. 5 c. 8 L. 228/2012 art. 1 cc. 54, 55 e 56 |
| FERIE Il Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30gg di ferie all'anno (per 12 mesi lavorati).Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all'anno (per 12 mesi lavorati).Questo significa che per i contrattiche iniziano successivamente all'1/9,con scadenza al 30/6,di supplenza breve,si dovranno calcolare le ferie in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. Le ferie vanno chieste al DS e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali). Il Personale Docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche; vanno quindi esclusi quelli destinatiagli scrutini,agli esami di Stato,alle attività valutativeagli impegni collegiali... |
| FERIE ESTIVE Le ferie estive, pertanto, possono essere godute nei periodi di sospensione delle attività didattiche, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività, pianificati prima del 1° settembre successivo). Nella richiesta al DS delle ferie estive vanno coperti 6gg alla settimana (lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero) e non vanno richieste le domeniche, nè le festività.Il DS ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti). I Docentia TD al 31/8 e a TI non hanno (di solito) problemi a fruire delle ferie nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano annuale attività o poche altre eccezioni). a TD al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro dedicata (v. paragrafo seguente) |
| Docenti TD al 30/6 I Docenti con contratto TD al 30/6, non potendo utilizzare le ferie nel periodo estivo, devono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche tra l'inizio e la scadenza del loro contratto: vacanze natalizie, vacanze pasquali, giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).In questi casi il DS invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche; qualora questi non provveda, il DS può mettere il Docente in ferie d'ufficio in tali periodi (e si dà luogo a monetizzazione solo per EVENTUALI giorni residui). |
| Docenti con supplenze brevi I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un'indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto. |
| FERIE durante le attività didattiche Durante le attività didattiche, la fruizione delle ferie è consentita solo per un massimo di 6 giorni, dopo autorizzazione del DS, con la necessità di sostituzioni (senz'oneri per lo Stato),con decurtazione del monte ferie annuale (32-6 gg. oppure 30-6 gg.). NB In caso di necessità si può prevedere l'utilizzo di altri istituti:1. CON AUTORIZZAZIONE DEL DS permessi brevi art 16 CCNL 2006/2009, scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto; 2. CONCESSI A DOMANDA permessi per motivi personali art 15 c 2 CCNL 2006/2009 Docenti TI, art 35 cc 12 e 13 CCNL 2019/2021 Docenti TD (con motivazione debitamente specificata e giustificazione al rientro). |
| FERIE NON FRUITE MONETIZZAZIONE Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54 RINVIO ALL'A.S SEGUENTE In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, ...) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a TI entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica. |
| PART TIME I Docenti in part time: - orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno - verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell'a.s.: se si è lavorato lunedì, martedì e mercoledì si avranno metà (3/6) giorni di ferie, ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi. |
