{"id":1780,"date":"2025-05-27T21:54:24","date_gmt":"2025-05-27T19:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/?p=1780"},"modified":"2025-05-27T21:54:24","modified_gmt":"2025-05-27T19:54:24","slug":"faq-corsi-di-specializzazione-art-6-e-7-del-d-l-n-71-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/2025\/05\/27\/faq-corsi-di-specializzazione-art-6-e-7-del-d-l-n-71-2024\/","title":{"rendered":"FAQ corsi di specializzazione art.6 e 7 del D.L. n.71\/2024"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.mim.gov.it\/web\/guest\/faq20\">https:\/\/www.mim.gov.it\/web\/guest\/faq20<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n.71\/2024<\/h5>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non \u00e8 accolta perch\u00e9 le domande presentate a Indire o all\u2019Universit\u00e0 sono pi\u00f9 numerose dei posti disponibili?<\/strong><br><br>L\u2019Indire o l\u2019Universit\u00e0 devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75\/2025:<br>- priorit\u00e0 ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento<br>- prevalenza del docente pi\u00f9 giovane a parit\u00e0 di posizione.<br>Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovr\u00e0 verificare la disponibilit\u00e0 di posti residui presso altri Atenei.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall\u2019Indire?<\/strong><br><br>Il titolo rilasciato da INDIRE \u00e8 titolo di specializzazione non universitario per le attivit\u00e0 di sostegno didattico agli alunni con disabilit\u00e0, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all\u2019interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ci\u00f2 significa che chi consegue questo titolo si pu\u00f2 iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall\u2019Universit\u00e0?<\/strong><br><br>Il titolo rilasciato dalle Universit\u00e0, autonomamente o in convenzione con INDIRE, \u00e8 titolo di specializzazione universitario per le attivit\u00e0 di sostegno didattico agli alunni con disabilit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell\u2019anno scolastico 2024\/2025?<\/strong><br><br>No, l\u2019Allegato B del DM 75\/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?<\/strong><br><br>Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1\u00b0 febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell\u2019infanzia entro il 30 giugno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?<\/strong><br><br>I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. \u00c8 possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"ui-id-3\">FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71\/2024<\/h5>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall\u2019INDIRE o dalle Universit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024?<\/strong><br><br>No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all\u2019estero per la quale, al 1\u00b0 giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poich\u00e9 il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, \u00e8 pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024\u00a0\u00e8 necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1\u00b0 febbraio 2024, non conclusa dall\u2019Amministrazione entro il 1\u00b0 giugno 2024.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1\u00b0 febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento\u00a0<u>prima del 1\u00b0 giugno 2024<\/u>. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall\u2019INDIRE o dalle Universit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024?<\/strong><br><br>No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024\u00a0\u00e8 necessario che l\u2019istanza di riconoscimento, alla data del 1\u00b0 giugno 2024, non sia stata conclusa dall\u2019Amministrazione con un provvedimento espresso.<br>\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1\u00b0 febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento\u00a0<u>dopo il 1\u00b0 giugno 2024<\/u>. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall\u2019INDIRE o dalle Universit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024?<\/strong><br><br>Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1\u00b0 giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1\u00b0 giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1\u00b0 febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1\u00b0 giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1\u00b0 giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l\u2019Amministrazione avente ad oggetto l\u2019annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall\u2019INDIRE o dalle Universit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024?<\/strong><br><br>No. Per poter partecipare ai percorsi,\u00a0\u00e8 necessario avere pendente, alla data del 1\u00b0 giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non \u00e8 possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1\u00b0 giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l\u2019impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall\u2019Amministrazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online \u201c<em>Riconoscimento Professione Docente<\/em>\u201d e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all\u2019istanza tramite PEC?<\/strong><br><br>No. L\u2019art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all\u2019Amministrazione tramite la Piattaforma \u201c<em>Riconoscimento Professione Docente<\/em>\u201d\u00a0deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l\u2019apposita funzione \u201cRinuncia\u201d della cui attivazione si dar\u00e0 notizia con apposito avviso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualit\u00e0 di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all\u2019esito del percorso?<\/strong><br><br>Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed\u00a0hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualit\u00e0 di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualit\u00e0 di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all\u2019art. 7 del D.L. 71\/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all\u2019esito del percorso?<\/strong><br><br>Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e\u00a0non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualit\u00e0 di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all\u2019attivit\u00e0 di tirocinio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ho svolto attivit\u00e0 di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l\u2019anno scolastico in corso (2024\/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?<\/strong><br><br>Il tirocinio si intende assolto per coloro che,\u00a0alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1\u00b0 febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell\u2019infanzia, entro il 30 giugno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un\u2019Universit\u00e0 domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi \u00e8 preclusa la possibilit\u00e0 di partecipare ai percorsi?<\/strong><br><br>No. Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l\u2019effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, \u00e8 espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Universit\u00e0, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all\u2019INDIRE.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>https:\/\/www.mim.gov.it\/web\/guest\/faq20 FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n.71\/2024 FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71\/2024<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1780","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1781,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1780\/revisions\/1781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gildaverona.org\/WP\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}