Mese: Maggio 2025

  • Le ferie del Personale Docente

    Desideriamo rappresentare il quadro normativo circa le Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a TI e a TD. In particolare, i riferimenti normativi sono contenuti nel CCNL:art. 35 cc. 1 e 2 CCNL 2019/2021art. 38 CCNL 2019/2021 + Dich. congiunta n. 2art. 13 CCNL 2006/2009art. 39 CCNL 2006/2009 (Part -time).e inD.L. 95 convertito in L. 135/2012 art. 5 c. 8 L. 228/2012 art. 1 cc. 54, 55 e 56
    FERIE
    Il Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30gg di ferie all'anno (per 12 mesi lavorati).Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all'anno (per 12 mesi lavorati).Questo significa che per i contrattiche iniziano successivamente all'1/9,con scadenza al 30/6,di supplenza breve,si dovranno calcolare le ferie in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. Le ferie vanno chieste al DS e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali). Il Personale Docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche; vanno quindi esclusi quelli destinatiagli scrutini,agli esami di Stato,alle attività valutativeagli impegni collegiali...
    FERIE ESTIVE
    Le ferie estive, pertanto, possono essere godute nei periodi di sospensione delle attività didattiche, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività, pianificati prima del 1° settembre successivo).
    Nella richiesta al DS delle ferie estive vanno coperti 6gg alla settimana (lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero) e non vanno richieste le domeniche, nè le festività.Il DS ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti). I Docentia TD al 31/8 e a TI non hanno (di solito) problemi a fruire delle ferie nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano annuale attività o poche altre eccezioni).

    a TD al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro dedicata (v. paragrafo seguente)
    Docenti TD al 30/6
    I Docenti con contratto TD al 30/6, non potendo utilizzare le ferie nel periodo estivo, devono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche tra l'inizio e la scadenza del loro contratto: vacanze natalizie, vacanze pasquali, giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).In questi casi il DS invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche; qualora questi non provveda, il DS può mettere il Docente in ferie d'ufficio in tali periodi (e si dà luogo a monetizzazione solo per EVENTUALI giorni residui).
    Docenti con supplenze brevi
    I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un'indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.
    FERIE durante le attività didattiche
    Durante le attività didattiche, la fruizione delle ferie è consentita solo per un massimo di 6 giorni, dopo autorizzazione del DS, con la necessità di sostituzioni (senz'oneri per lo Stato),con decurtazione del monte ferie annuale
    (32-6 gg. oppure 30-6 gg.).
    NB
    In caso di necessità si può prevedere l'utilizzo di altri istituti:1. CON AUTORIZZAZIONE DEL DS permessi brevi art 16 CCNL 2006/2009, scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto; 2. CONCESSI A DOMANDA permessi per motivi personali art 15 c 2 CCNL 2006/2009 Docenti TI, art 35 cc 12 e 13 CCNL 2019/2021 Docenti TD (con motivazione debitamente specificata e giustificazione al rientro).
    FERIE NON FRUITE
    MONETIZZAZIONE
    Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54
    RINVIO ALL'A.S SEGUENTE
    In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, ...) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a TI entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
    PART TIME
    I Docenti in part time:
    - orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno
    - verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell'a.s.: se si è lavorato lunedì, martedì e mercoledì si avranno metà (3/6) giorni di ferie, ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.
  • FAQ corsi di specializzazione art.6 e 7 del D.L. n.71/2024

    https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20

    FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n.71/2024
    1. Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

      L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:
      - priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
      - prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.
      Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.
    2. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

      Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.
    3. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

      Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
    4. Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

      No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.
    5. Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

      Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.
    6. Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

      I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.
    FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71/2024
    1. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

      No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.
    2. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

      No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.
       
    3. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

      Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.
    4. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

      No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.
    5. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

      No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.
    6. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.
    7. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.
    8. Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

      Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
    9. Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

      No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.
  • Sono in arrivo le agende dell'insegnante GILDA 25/26. Le agenda saranno inviate direttamente al domicilio degli iscritti GILDA Verona.

    I neoiscritti dal mese di giugno la potranno ritirare direttamente presso le sedi GILDA Verona.

    Se hai cambiato indirizzo da quando ti sei iscritto a Gilda e non ce lo hai mai comunicato manda una mail o un WhatsApp con il tuoi nuovi dati di recapito, altrimenti l'agenda arriverà al vecchio indirizzo.

  • Taglio del cuneo fiscale

    Taglio del cuneo fiscale: gli arretrati da gennaio 2025 arrivano con il cedolino di giugno!

    A partire da giugno 2025, gli effetti delle misure previste dalla Legge di Bilancio sul taglio del cuneo fiscale saranno finalmente visibili in busta paga, con un adeguamento retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025.

    Non si tratta di una semplice speculazione giornalistica: a confermarlo è NoiPA, che con la Nota del 13 giugno informa che i docenti con un reddito annuo fino a 20.000 euro avranno diritto a un bonus fiscale. Tale somma integrativa non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene calcolata secondo le seguenti aliquote:

    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
    • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro
    • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

    Per i docenti con un reddito tra 20.001 e 40.000 euro, la maggior parte della platea interessata, oltre alle tradizionali detrazioni fiscali è prevista un’ulteriore riduzione:

    • 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
    • un importo decrescente per redditi tra 32.001 e 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre questa soglia.

    Come viene calcolato il beneficio fiscale?
    NoiPA effettuerà il calcolo in modo automatico, basandosi sul reddito percepito nei primi cinque mesi del 2025 e proiettandolo sugli ultimi sette, includendo anche la tredicesima.
    Verranno considerati eventuali interruzioni contrattuali entro fine anno, come nel caso dei docenti con incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto.

    Se il sistema dispone di una Certificazione Unica 2024 relativa al medesimo incarico, NoiPA confronterà il reddito stimato per il 2025 con quello dell’anno precedente. Se il reddito del 2025 risulterà inferiore, il riferimento sarà la CU 2024, includendo anche eventuali compensi accessori consolidati (es. funzioni strumentali, attività aggiuntive, ecc.).

    Rinuncia al beneficio fiscale
    Chi percepisce altri redditi oltre a quello da insegnamento dovrà valutare attentamente l’accettazione del bonus. Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo annuo—ad esempio per prestazioni occasionali o altri incarichi non registrati da NoiPA—si potrà optare per la rinuncia, evitando così accrediti non dovuti e possibili recuperi in fase di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.

    A breve sarà disponibile, nell’Area Riservata del portale NoiPA, un servizio dedicato per la gestione autonoma della rinuncia. Inoltre, i nostri consulenti sono a disposizione per offrire supporto personalizzato.

    https://noipa.mef.gov.it/cl/taglio-del-cuneo-fiscale

    Taglio del CUNEO fiscale in breve
    Taglio del CUNEO FISCALEIl taglio del CUNEO FISCALE si articola in due diverse forme di beneficio fiscale, erogate dal nostro datore di lavoro (tramite NOIPA):1. un BONUS FISCALE per chi ha un reddito fino ad € 20.000 (art 1 c. 4 L. 207/2024),2. una ULTERIORE DETRAZIONE per chi ha un reddito tra € 20.001 ed € 40.000 (art 1 c. 6 L.207/2024).
    1. BONUS FISCALEL'importo del BONUS, spettante ai lavoratori dipendenti🌍 con reddito COMPLESSIVO annuo fino ad
    € 20.000
    🌍 è calcolato sul reddito da lavoro DIPENDENTE rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:7,1% per redditi fino ad € 8.500;5,3% per redditi da € 8.501 ad € 15.000;4,8% per redditi da € 15.001 ad € 20.000.Il BONUS, determinato come sopra, non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà erogato a partire dal mese di Giugno 2025, con attribuzione del bonusper il mese di Giugno 2025,per il periodo Gennaio-Maggio 2025 e poi nei mesi successivi. CONSEGUENZE Il BONUS sarà calcolato e attribuito tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste - ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, ...) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramite
    Area riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso
    Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali.
    E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente.
     
    2. ULTERIORE DETRAZIONEL’ulteriore detrazione fiscale spetta ai lavoratori dipendenti🌍 con reddito COMPLESSIVO annuo tra € 20.001 ed € 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste,🌍 ed èpari ad € 1.000
    per i redditi tra € 20.001 ed € 32.000;

    di importo progressivamente decrescente
    (da € 1.000 ad € 0)
    per i redditi da € 32.001 ad € 40.000, secondo la formula:
    CONSEGUENZEL'ULTERIORE DETRAZIONE sarà calcolata e attribuita tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste - ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, ...) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramite
    Area riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso
    Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali.
    E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente.
    RINUNCEQualora si ritenga che il proprio reddito COMPLESSIVO
    (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste, è possibile rinunciare agli specifici beneficisul portale NOIPA,
     utilizzando anche la specifica app NOIPA, per la generazione del codice OTP, con le seguenti precisazioni:Se si rinuncia entro il 25/5, si eviterà l'erogazione del beneficio nel mese di Giugno 2025 (e nei successivi).
    Se si rinuncia dopo il 25/5, il beneficio verrà comunque interrotto dalla prima mensilità utile.Se non si rinuncia e si percepiscono benefici non spettanti, si restituirà quanto non di diritto in sede di conguaglio fiscale o di dichiarazione dei redditi.Se si rinucia, ma si aveva effettivamente diritto ai benefici fiscali di cui sopra, sarà operato il conguaglio a credito, eventualmente anche in sede di dichiarazione dei redditi.
    In conclusione alcuni riferimenti, per una diretta lettura: Comunicato NOIPA
    FAQ NOIPA
    Circolare 4/E AdE
  • DECRETO CONTINUITA’ SOSTEGNO

    In seguito a diverse segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute, il MIM ha emanato una nota riassuntiva riguardo alle procedure e alle caratteristiche richieste dalla norma per la conferma dei docenti precari che hanno lavorato nel 2024/25 su posti di sostegno.

    In sintesi:

    • La conferma interviene solo su posti di sostegno che nel 2025/26 saranno disponibili fino al 30 giugno o al 31 agosto
    • Le conferme potranno essere fatte solo al termine di tutte le operazioni relative ai docenti già di ruolo, compresi gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, e al personale individuato per una nomina in ruolo o una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo ( GPS prima fascia e fascia aggiuntiva)
    • Per poter ricevere una conferma, i docenti precari interessati dovranno aver avuto nel 2024/25 una nomina fino al 31 agosto o 30 giugno (sono compresi anche le nomine al 30 giugno su spezzoni
    • Non potranno quindi essere oggetto di conferma i docenti che nell’anno in corso hanno una supplenza temporanea
    • Hanno quindi potenzialmente diritto alla conferma:
    • Docenti specializzati che in base a qualsivoglia graduatoria hanno avuto un incarico nel 2024/25 fino al 30 giugno o 31 agosto
    • Docenti non specializzati inseriti in II fascia GPS individuati nel 2024/25 quali destinatari di supplenza dallo scorrimento della II fascia GPS
    • Docenti non specializzati individuati nel 2024/25 quali destinatari di una supplenza sulla base delle graduatorie incrociate GPS o GAE

    Sulla base di quanto premesso, la procedura da seguire è la seguente:

    • Le famiglie fanno espressa richiesta di conferma entro il 31 maggio 2025
    • Il dirigente scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente tenendo conto principalmente dell’interesse dell’alunno e sentendo anche il GLO in riferimento allo specifico alunno e della classe e comunica, entro il 15 giugno, presso l’UST territorialmente competente la richiesta di conferma
    • Il docente interessato alla conferma deve dare il proprio consenso

    Gli UST, prima di procedere alla nomina, dovranno verificare

    1. che il docente abbia effettivamente titolo per poter ricevere una nomina su uno qualsiasi dei posti disponibili nell’ambito delle supplenze per il 2025/26
    2. Che il posto oggetto di conferma sia effettivamente rimasto disponibile dopo tutte le operazioni relative ai docenti già di ruolo e quelle per le nomine in ruolo per il 2025/26

    Fatte queste verifiche, gli UST potranno procedere, entro il 31 agosto, con le operazioni di conferma del docente.

    La nota non lo dice espressamente, ma

    • la conferma eventuale avviene sull’alunno e non sul posto attualmente occupato dal docente ( se la nomina 2024/25 fosse su 2 alunni, la conferma scatta solo sulle ore di  quello la cui famiglia ha chiesto la conferma)

    il docente confermato viene escluso dalle GPS per cui non potrà partecipare a tutte le successive operazioni relative alle nomine a tempo determinato senza poter quindi eventualmente completare la nomina su di uno spezzone orario.

    La posizione di Gilda

    1. I docenti confermati da UNA SOLA delle famiglie degli alunni coi quali lavorano, ma non dalle altre famiglie, potrebbero ricevere quindi SOLO uno spezzone.

    2. In questo momento il MIM propone che le famiglie chiedano la conferma per continuità del Docente TD di Sostegno, ma il timore è che questa "invadenza" porti ad un meccanismo futuro di "richiesta ad personam" per i Docenti TUTTI, TD e TI, Sostegno e Discipline.
    Questo provvedimento ci fa tornare indietro nel tempo, quando la Renziana Legge 107 prevedeva la chiamata diretta.
    Ci opponemmo fermamente allora e continuiamo ancora oggi a ritenere che la Scuola non deve sembrare un supermarket, dove la clientela, ovvero le famiglie, sceglie  i servizi.

    3. Dal nostro punto di vista la Scuola deve essere un luogo di eccellenza, in cui i Docenti di sostegno lavorano a tempo indeterminato e con continuità, così da poter fare davvero la differenza nella vita degli studenti (dell'alunno di cui curano l'integrazione e della classe su cui lavorano).
    Richiediamo, in questo caso la necessaria trasformazione delle cattedre di sostegno in deroga in posti in organico di diritto, assumendo i Docenti di sostegno a tempo indeterminato.

    Per questi motivi la Gilda degli Insegnanti:

    • ha presentato istanza cautelare presso il Tar che ha fissato per il 21 maggio p.v. la data dell’udienza
    • ha lanciato a questo link la petizione già proposta, per far sì che il provvedimento venga ritirato.

    Errata la notizia data da alcuni organi di stampa

    “A differenza di quanto circola in rete e su alcuni organi di stampa, comunichiamo che non c’è stato alcun rigetto dell’istanza cautelare da parte del Tar che invece ha stabilito la data dell’udienza, che si terrà il 21 maggio 2025”.

    E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, in merito all’istanza di sospensiva presentata insieme alla Flc-Cgil contro il decreto ministeriale n. 32 del 2025 che prevede la conferma del docente di sostegno a tempo determinato da parte delle famiglie, per l’a.s. 2025-26.

    “Il prossimo 21 maggio – continua Castellana - sarà l’occasione per discutere in via cautelare il nostro ricorso, per una misura che rischia di legittimare una sorta di clientelismo. Ribadiamo con fermezza e lo faremo anche in quella sede, che il problema della continuità si può arginare trasformando le cattedre da organico di fatto ad organico di diritto”.

    https://www.gildains.it/news/notizie/scuola-sostegno-gilda-udienza-presso-tar-il-21-maggio-ricorso-su-decreto-continuita

    https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-32-del-26-febbraio-2025