Mese: Luglio 2025

  • Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il triennio 2025/28

    Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo per il triennio 2025/28. Per l’anno scolastico 2025/26 la domanda potrà essere presentata nel periodo 14 – 25 luglio.

    Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti; provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25; interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE; provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero; provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe.
    Saranno inclusi anche i vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025, a condizione che abbiano conseguito l’abilitazione

    Le deroghe
    Queste le deroghe di cui al CCNL 19/21 [deroghe che saranno recepite nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28 come nel CCNI 25/28 sulla mobilità]:

    a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
    b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

    d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
    e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
    Motivi
    L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:

    ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

    gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    ricongiungimento al genitore.
    L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. Di conseguenza, è possibile presentare domanda:

    provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure
    interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità)
    Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza, per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze, sino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).
    Utilizzazione
    La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

    i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
    i docenti in esubero nella provincia;
    i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
    i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
    i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
    i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
    i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
    i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
    i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
    i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
    gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
    gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
    i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
    [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

    Modulistica MIM utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

  • Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente - Obbligo di accettazione

    I docenti che saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato finalizzato all’assunzione in ruolo, hanno l’obbligo di accettazione espressa della sede assegnata all’esito dell’istanza telematica di espressione delle preferenze di sede.
    Entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione. In assenza di accettazione il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

    https://www.mim.gov.it/web/guest/-/avviso-n-154209-del-7-luglio-225-procedure-di-assunzione-a-tempo-indeterminato-del-personale-docente-obbligo-di-accettazione

  • Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio

    Sono queste le date anticipate da Italia Oggi dell’8 luglio. Si tratta dell’avvio alle supplenze del personale docente nell’anno scolastico 2025/26, la cosiddetta domanda per le max 150 preferenze. Nella stessa domanda sarà possibile partecipare anche per le nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e alla conferma su posto di sostegno.

    Domanda max 150 preferenze

    Secondo quanto anticipato da Italia Oggi, gli aspiranti di GaE e GPS saranno chiamati a presentare la domanda tra il 17 e il 30 luglio 2025.

    In ogni caso, dalla seconda metà di luglio si entra nel vivo delle operazioni e gli aspiranti saranno chiamati ad effettuare le scelte utili per l’anno scolastico 2025/26.

    3 sezioni nella domanda

    La domanda sarà verosimilmente composta da tre sezioni

    1) richiesta supplenza finalizzata al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per posti eventualmente residui dopo lo scorrimento di GaE e concorsi ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, disciplinata dal dm 111/2024.

    Possono partecipare solo gli aspiranti inseriti a pieno titolo. La procedura straordinaria di cui all’art. 6 e 7 del DL 71/2024 non ha prodotto i suoi effetti in tempo per le assunzioni 2025/26.
    Rimane da chiarire (ci sarà un apposito incontro sulle immissioni in ruolo sempre oggi) se lo scorrimento delle GPS avverrà prima o dopo lo scorrimento delle graduatorie degli idonei.

    Ricordiamo che per partecipare eventualmente alla mini call veloce per posti ancora residui, l’aspirante non dovrà essere risultato rinunciatario nella propria provincia, quindi dovrà massimizzare le preferenze.

    2) richiesta supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026

    Saranno a disposizione 150 preferenze. La domanda va presentata da tutti coloro che sono interessati da GaE e GPS, non conta quella dello scorso anno scolastico. Va rinnovata ogni anno, eventualmente modificando anche le preferenze.

    3) richiesta priorità conferma supplenza sostegno

    Potranno compilare la sezione gli aspiranti che avranno già dato la disponibilità in seguito alla richiesta formulata dalla famiglia. Ci sarà un’apposita sezione.

    La compilazione di questa sezione è vincolante e definitiva. Se l’aspirante la compila e ottiene la supplenza alle condizioni richieste, non parteciperà all’algoritmo e in caso di rinuncia non potrà partecipare neanche agli interpelli per la stessa o altra provincia.

    La guida proporrà le indicazioni affinché l’aspirante possa comparire nella cosiddetta “fase zero”, ossia la simulazione che l’ufficio Scolastico farà per verificare la nominabilità del docente.

    I presupposti saranno

    • la disponibilità del posto dopo le immissioni in ruolo
    • la coincidenza con le preferenze espresse

    Potranno partecipare anche i docenti di ruolo che aspirano ad una supplenza, ma solo su posto intero, come indicato dall’art. 47 del CCNL.

    N.B. Le date definitive verranno comunicate con apposito AVVISO dal Ministero

    Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ

    https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-2025-26-ruoli-da-gps-e-conferma-sostegno-domanda-150-preferenze-probabile-dal-17-al-30-luglio

  • Convenzione Gilda AGOS

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