Mese: Novembre 2025
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SCUOLA, CARTA DOCENTE, GILDA: NOSTRE RICHIESTE ACCOLTE, ORA FAR SI’ CHE IMPORTO RESTI DI 500 EURO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato un avviso in cui comunica che dal 19 novembre 2025, dalle ore 12.00, sarà nuovamente accessibile la piattaforma “Carta Docente”, per l’utilizzo dei residui relativi all’anno scolastico 2024/2025 e degli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze.
“Finalmente le nostre innumerevoli richieste sono state accolte, siamo molto soddisfatti per questo traguardo raggiunto di cui ora tutto il corpo docente potrà giovare. Il bonus Carta Docente è un diritto che non può essere sottratto, ora però, l’auspicio, è che si possa usare per un anno solare e non fino al 31 agosto, soprattutto con un importo che resti di 500 euro e che negli anni venga adeguato all’inflazione”. E’ quanto dichiara il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.
Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti
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Viaggi di istruzione e stages: responsabilità, sicurezza, compensi e diritti
Viaggi di istruzione, stages e visite guidate sono attività previste dal PTOF di ogni scuola. L’incarico è di estrema responsabilità, civile e penale, comporta sempre maggiori oneri per chi organizza e rischi per gli accompagnatori, ma quasi mai prevede un compenso. Finché tutto va bene . . .
La scuola non può scaricare il peso gestionale esclusivamente sugli insegnanti. E’ di fatto lavoro nero, sottovalutato dagli insegnanti e negato ai tavoli di contrattazione di istituto dagli stessi sindacati.
Quasi nessun istituto intende riconoscere questa realtà con il pretesto che mancano le risorse.
Ma ormai è arrivato il momento in cui anche gli insegnanti devono decidersi e farsi due conti in tasca per chiedere finalmente il riconoscimento, anche economico, di quella dignità professionale che ora è persa.La normativa
- D.lgs. 81/2008 (sicurezza)
- DPR 275/1999 (Regolamento autonomia)
- Codice civile art. 2047 – 2048 (responsabilità)
- Legge 11 luglio 1980, n. 312 art. 61 (doveri di vigilanza)
- CCNL scuola (obblighi di servizio e mansioni)
- DPR 18/1967 (ancora fonte primaria sulla disciplina missioni estero nella PA)
- D.lgs. n. 111/1995 (Linee guida)
- C.M. 2 ottobre 1996 N. 623 (Viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, Viaggi di istruzione all’estero. Informazioni sulla sicurezza dei Paesi destinatari)
- Nota n. 22209 del 2012 (autonomia degli istituti nel definire i criteri dell’organizzazione e programmazione delle attività didattiche )
- Nota Min. 3630 del 11/5/2010 (Viaggi di istruzione all’estero)
- Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 (Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive)
- D.I. 23 marzo 2011 (rimborsi per viaggi all’estero)
- D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12 (soppressione delle diarie all’estero e definizione delle spese di vitto e alloggio)
- D.I. 23/3/2011, art. 1, – Tab. B (rimborso delle spese di vitto)
- MIM – Nota n. 7254 del 24/09/2025 (Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026).
- Normativa e linee guida MI/USR sulle uscite didattiche/viaggi istruzione/didattica
Perché le gite scolastiche sono importanti
Il riferimento normativo principale è il DPR 275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica, che inserisce le uscite nella programmazione formativa. Sono quindi opportunità didattiche riconosciute e non semplici attività ricreative.
Come si scelgono le mete e chi decide
La decisione segue un iter preciso:
- proposta del Consiglio di classe o del dipartimento che devono indicare attività coerenti con il PTOF
- valutazione e approvazione Collegio docenti che definisce criteri generali e accompagnatori
- eventuale delibera del Consiglio di istituto nel definire i criteri generali (limiti spesa per famiglie, tipologia e policy dei viaggi, assicurazioni, convenzioni, criteri accompagnatori, fasce destinazioni durata massima)
- autorizzazione finale Dirigente scolastico che assegna l’incarico, verifica la sicurezza
- consenso delle famiglie: i genitori autorizzano la partecipazione degli alunni
La decisione segue un iter preciso:
Fase Organo responsabile Cosa fa Proposta Consiglio di classe o dipartimento Indica attività coerenti con il PTOF Valutazione e approvazione Collegio docenti Definisce criteri generali e accompagnatori Autorizzazione finale Dirigente scolastico Firma delibera, verifica sicurezza Consenso delle famiglie Genitori Autorizzano la partecipazione degli alunni La normativa prevede che le mete siano attinenti agli obiettivi educativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le prerogative del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto non delibera le singole gite didattiche ordinarie, delibera invece:
- Regolamento d’istituto viaggi / uscite
- Criteri generali per:
- destinazioni ammissibili
- durata massima
- modalità di trasporto ammesse
- percentuali minime partecipazione studenti
- numero minimo di accompagnatori
- criteri sostituzione accompagnatore
- Massimali costo per famiglie per ciascun ordine/classi
- Coperture assicurative obbligatorie
- Accordo contrattuale / capitolato di gara (quando si fanno affidamenti agenzie / servizi trasporto)
- Attribuzione compensi accompagnatori → QUANTO e COME non lo decide collegio.
È CI + contrattazione integrativa.
cosa NON delibera
- quali classi vanno e dove
- con quali docenti didattici
- quali attività didattiche verranno fatte nel viaggio
Quindi la scelta didattica se fare il viaggio è competenza collegio + consigli di classe (programmazione didattica).
Il CI non entra nel merito del contenuto didattico.
Sicurezza obbligatoria
Il Dirigente è responsabile organizzativo ultimo e garante sicurezza.
Gli insegnanti accompagnatori hanno responsabilità civile e penale sulla vigilanza (custodia educativa).
Nessun docente tuttavia può essere obbligato ad assumersi responsabilità ULTERIORI di organizzazione tecnica della sicurezza (DVR, valutazione rischio, trasporti, analisi eterori, contratti con strutture ecc).
Questo resta in capo al DS, RSPP, DSGA.Responsabilità civile
- Il Docente accompagnatore ha responsabilità per colpa, ovvero per omissione di vigilanza o per comportamento non diligente Culpa in vigilando).
La giurisprudenza evidenzia che la vigilanza deve essere proporzionata all’età e ai rischi delle attività. - Il DS ha responsabilità per scelta e per organizzazione oltre che per il contratto dei servizi
- Le assicurazioni devono sempre coprire rischi viaggio: RC, infortuni studenti e degli accompagnatori.
La culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi deve sorvegliare soggetti incapaci di intendere e di volere (come i minori) per i danni da questi commessi. Questa responsabilità si applica ai genitori per i figli, agli insegnanti per gli alunni, e ad altre figure che hanno un dovere di supervisione. Per essere esonerato dalla responsabilità, il sorvegliante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire il danno.
In caso di incidente o di comportamento scorretto studente la responsabilità del docente è valutata sulla base della condotta diligente possibile non “responsabilità oggettiva”.
Accompagnatori
Il tema della partecipazione dei docenti ai viaggi di istruzione era regolato dalla Circolare Ministeriale n. 291/1992, che al punto 8.2 stabiliva l’obbligo di indicare nella delibera del Consiglio d’istituto il numero di accompagnatori, suggerendo un rapporto di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni. La circolare consentiva un aumento del numero di accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe, qualora lo richiedessero le esigenze organizzative e il bilancio scolastico.
Tuttavia il MIUR con la nota 2209 del 2012 indica che la normativa previgente può essere presa opportunamente come riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
Spetta, dunque, al Collegio Docenti, nell’ambito della programmazione educativa, e al Consiglio di Circolo/Istituto, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita scolastica, definire i criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione; pertanto il numero di accompagnatori in linea teorica può variare ma devono essere assicurati tutti i requisiti di sicurezza dei soggetti coinvolti.
Diritti dei lavoratori della scuola
- non esiste obbligo di partecipare a gite e viaggi istruzione
- vale la disponibilità personale (ma nella pratica la pressione è enorme)
- chi partecipa deve avere un incarico formale.
I docenti accompagnatori sono in servizio a tutti gli effetti, anche nelle ore serali o notturne che valgono come tempo di lavoro complessivo di servizio.
Non possono essere trattati come volontari “fuori lavoro”.
Compenso
Il CCNL non prevede un compenso specifica per i docenti che vanno in viaggio di istruzione o stage, anche se il docente accompagnatore è tutti gli effetti in servizio.
Quindi il compenso che si può determinare può essere ricavato dal del FIS (Fondo dell’istituzione scolastica) come attività aggiuntiva o dal Bilancio della scuola.
Le scuole possono / devono retribuire come:
- funzioni aggiuntive / incarichi
oppure - ore aggiuntive eccedenti (se c’è attività che può essere qualificata come “tempo scuola effettivo” extra)
oppure - forfettario deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta collegio / contrattazione RSU.
Il contratto scuola non vieta la remunerazione. E NON si può imporre “lo fai senza compenso”.
Viaggi e stages all’estero
Poi il contratto scuola NON disciplina in modo pieno questa parte, per cui si applica normativa generale PA missioni.
I viaggi all’estero sono sempre missione all’estero e quindi non valgono automaticamente le stesse regole della missione in Italia.
Il trattamento di missione con rimborso documentato (art. 1 D.I. 23/3/2011) Tab. B: viene riconosciuto, in base all’accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tab. A Dl. 23/3/2001, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese alberghiere, dei mezzi di trasporto e nei limiti di cui sotto, delle spese per il vitto.
Le spese di vitto sono rimborsabili secondo i limiti massimi giornalieri definiti dal D.I. 23/3/2011, rt. 1, tabella B e per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. Rispetto alla precedente normativa, non vi e più la distinzione fra “pasto singolo” e “pasto giornaliero”, pertanto rimanendo comunque invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spesa presentabili per il vitto, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in tabella ministeriale.
L’orario di servizio in un viaggio di istruzione o stage
Non esiste limite ore giornaliere nel CCNL specifico sulle gite. Ma l’insegnante resta dentro le tutele generali lavoro, e non si può pretendere vigilanza H24 senza turnazione ed esigibilità concreta. Alcune scuole ora stanno introducendo (corrette) turnazioni notte.
Nota importantissima
Nessun docente può essere sanzionato disciplinarmente se non vuole partecipare a gita
Il dirigente può chiedere – non imporre.I docenti possono rifiutare l’incarico di accompagnamento.
https://www.gildavenezia.it/viaggi-di-istruzione-e-stages-responsabilita-sicurezza-compensi-e-diritti/
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News sulle pensioni
Pensione e arretrati 2024-2025: cosa cambia per chi è già andato in pensione e chi lo farà nei prossimi mesi
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato definitivamente a gennaio 2024, ha portato con sé aumenti stipendiali e arretrati per il personale docente, ATA e dirigente scolastico.
Ma cosa succede a chi è già andato in pensione, e chi invece la conseguirà nel 2024 o nel 2025?Vediamo insieme come funzionano gli arretrati, il ricalcolo della pensione e i tempi tecnici di erogazione secondo le ultime disposizioni di Ragioneria dello Stato e INPS.
👩🏫 Chi è andato in pensione nel 2024 o 2025
Chi ha maturato o maturerà il diritto alla pensione nel corso del 2024 o del 2025 potrà beneficiare sia del pagamento degli arretrati, sia del ricalcolo dell’assegno pensionistico.
Gli arretrati spettano per tutto il periodo in cui il dipendente è rimasto in servizio dopo il 1° gennaio 2022, data di decorrenza economica del contratto.
Questi importi saranno liquidati automaticamente dall’amministrazione di appartenenza, che trasmetterà i dati aggiornati alla Ragioneria Generale dello Stato, la quale provvederà a registrarli e inoltrarli all’INPS.Il vantaggio, in questo caso, è doppio:
aumento della base pensionabile;
accredito degli arretrati maturati fino alla cessazione del servizio.
👴 Chi è andato in pensione nel 2022 o 2023
Diversa è la situazione per chi è già in pensione prima del 2024.
In questo caso, non sono previsti arretrati economici riferiti al biennio 2024-2025, poiché il rapporto di lavoro era già cessato prima dell’applicazione effettiva del contratto.Tuttavia, questi pensionati beneficeranno del ricalcolo dell’assegno sulla base dei nuovi stipendi tabellari introdotti dal rinnovo contrattuale.
Ciò significa che l’INPS ricalcolerà l’importo della pensione, riconoscendo l’aumento derivante dal nuovo valore della retribuzione di riferimento (quella utile al calcolo della quota retributiva).⚙ Come avviene il ricalcolo della pensione
Il ricalcolo non richiede alcuna domanda da parte dell’interessato.
Il processo è automatico e segue questi passaggi:- L’amministrazione scolastica o universitaria aggiorna le retribuzioni e comunica i nuovi dati stipendiali alla Ragioneria Generale dello Stato.
- La Ragioneria dello Stato valida gli importi e li trasmette all’INPS.
- L’INPS effettua il ricalcolo della pensione per tutti i pensionati interessati.
Va però precisato che i tempi possono essere piuttosto lunghi:
l’INPS, infatti, tende a dare priorità alle pratiche di chi deve ancora accedere alla pensione, rispetto a chi è già titolare e attende solo l’aggiornamento dell’importo.⏰ Tempi e modalità di pagamento
Gli arretrati vengono di norma corrisposti in un’unica soluzione, con emissione speciale o con lo stipendio dell’ultimo mese di servizio.
Il ricalcolo pensionistico, invece, può richiedere diversi mesi — in alcuni casi fino a un anno — prima che l’INPS lo recepisca e lo renda effettivo nel cedolino pensionistico.Non sono quindi esclusi conguagli successivi una volta che il nuovo importo dell’assegno pensionistico viene aggiornato.
📌 In sintesi
Categoria Arretrati Ricalcolo pensione Note
Pensionati 2024-2025 ✅ Sì ✅ Sì Gli arretrati vengono pagati e la pensione ricalcolata con i nuovi stipendi
Pensionati 2022-2023 ❌ No ✅ Sì Nessun arretrato, ma la pensione viene aggiornata con la nuova base retributiva
Pensionandi (in uscita nel 2025) ✅ Sì ✅ Automatico Gli aumenti incidono subito sulla liquidazione e sul TFS🏦 Conclusione
Il rinnovo contrattuale 2019-2021 porta benefici economici sia a chi è ancora in servizio, sia – in misura diversa – a chi è già in pensione.
Se sei un docente o un dipendente del comparto scuola, è importante verificare il tuo estratto contributivo e la tua posizione pensionistica INPS per controllare che il ricalcolo sia stato recepito correttamente.Chi è andato in pensione nel 2024 o 2025 riceverà gli arretrati spettanti, mentre coloro che sono andati in pensione nel 2022 o 2023 non riceveranno gli arretrati relativi al 2024-2025, ma potranno, comunque, beneficiare del ricalcolo della pensione sulla base degli aumenti contrattuali del 2024, che incideranno sull’assegno pensionistico.
Il ricalcolo della pensione in seguito al rinnovo contrattuale dovrebbe avvenire in modo automatico. Ogni volta che viene firmato un nuovo contratto, infatti, gli aumenti stipendiali, gli arretrati devono essere recepiti dal sistema e trasmessi dall’amministrazione alla Ragioneria dello Stato, che li registra.
La Ragioneria dello Stato successivamente invia i nuovi dati all’INPS, che provvede al ricalcolo della pensione.
Tuttavia i tempi possono essere lunghi in quanto l’INPS tende a dare priorità a chi deve ancora ottenere la pensione, rispetto a chi deve solo un aggiornamento della stessa.In ogni caso, se dopo un periodo ragionevole il ricalcolo non viene effettuato, è consigliabile inviare una breve comunicazione al dirigente scolastico per chiedere la trasmissione del nuovo inquadramento alla Ragioneria territorialmente competente.
Ovvio che se il lavoratore non è più in servizio, l’Ambito Territoriale (ex Provveditorato) concede sempre l’autorizzazione alla scuola ad accedere al sistema per completare la procedura per il personale in più a carico della Scuola.Naturalmente il pagamento degli arretrati determineranno oltre al ricalcolo della pensione anche una nuova determinazione della liquidazione.
I docenti pensionati non hanno diritto all’una tantum di 111 euro prevista dal nuovo Contratto Scuola.
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Viaggi d’istruzione: nuove regole e più burocrazia rendono difficili le visite e i viaggi d’istruzione
Con la nota n. 8524 del 7 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le indicazioni operative per l’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026. La circolare recepisce le novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dal decreto correttivo 209/2024, fornendo chiarimenti su procedure e soglie economiche per l’affidamento dei servizi da parte delle scuole.
Le nuove soglie e le modalità di affidamento
Le istituzioni scolastiche, che non rientrano tra le “stazioni appaltanti qualificate”, sono considerate amministrazioni sub-centrali. Questo significa che, a seconda dell’importo previsto, cambiano le procedure da seguire:
- sotto i 140.000 euro: è consentito l’affidamento diretto, con la raccomandazione di acquisire più preventivi per garantire trasparenza e concorrenza;
- tra 140.000 e 221.000 euro (soglia europea): si ricorre alla procedura negoziata senza bando tramite piattaforme di centrali di committenza qualificate;
- per i soggiorni linguistici o servizi assimilati la soglia può arrivare fino a 750.000 euro;
- oltre tali limiti: è obbligatoria la gara aperta.
Prima di ogni procedura, le scuole devono adottare la “decisione di contrarre”, un atto formale che descrive l’oggetto, l’importo stimato, le modalità di scelta dell’operatore e la motivazione della procedura adottata.
Divieto di frazionamento artificioso
La nota ministeriale chiarisce che la suddivisione dei viaggi in più procedure è possibile solo se le finalità sono effettivamente diverse (ad esempio soggiorni linguistici, viaggi culturali o percorsi PCTO). Non è consentito dividere artificiosamente un unico viaggio per rientrare sotto soglia.
Centrali di committenza e sistema CONSIP
Per importi superiori, le scuole potranno affidarsi alle centrali di committenza individuate dagli Uffici Scolastici Regionali o dalle Regioni. Dal 2026 è inoltre previsto l’avvio di un sistema nazionale tramite CONSIP, che offrirà pacchetti di servizi “chiavi in mano” per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione.
Le nuove complicazioni del DL 127/2025
Il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla legge 164/2025 (di conversione del DL 127/2025), che ha introdotto nuovi vincoli per i servizi di trasporto. Da ora, l’aggiudicazione dovrà avvenire esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo pesa al massimo il 30%. Gli altri criteri di valutazione riguardano sicurezza dei mezzi, accessibilità per persone con disabilità e competenza dei conducenti.
Le nuove disposizioni, pur nate per garantire maggiore trasparenza, stanno creando ulteriori oneri burocratici per dirigenti e segreterie scolastiche, già impegnati in procedure complesse e in continuo aggiornamento.
A cura di Michela Torre



