Un lavoratore agiva in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di decadenza dalla graduatoria provinciale di prima fascia per il profilo di collaboratore scolastico e di risoluzione del contratto di lavoro. Si costituiva il Minestero chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della mancanza del titolo di studio dichiarato dal ricorrente il che invalidava il successivo inserimento nelle graduatorie e legittimava la risoluzione del contratto di lavoro. Il caso giunge in Cassazione.
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