Mese: Giugno 2025

  • Nomine in ruolo

    In attesa del Contingente MIM - MEF per le nomine a TI a.s. 2025-26, desideriamo segnalare con questa informativa alcuni IMPORTANTI passaggi, che  devono esservi noti, in merito alle procedure per le nomine in ruolo, in seguito alla conversione in Legge (del 3/6) del DL 45 del7/4/2025,       Il sistema di reclutamento del Personale Docente, prevede attualmente che le assunzioni siano attribuite: 50% alle GaE (Graduatorie ad Esaurimento), dove vigenti,50% alle GM dei Concorsi, - con eventuali compensazioni di posti dalle GAE (se esaurite) alle GM,   - con possibili attivazioni di procedure straordinarie in caso di esaurimento di GAE e GM (ad esempio GPS sostegno 1° fascia).       La presente informativa è dedicata, però, a specificare e trattare esclusivamente come si svolgeranno le nomine da Concorsi per l'a.s. 2025-26
     
    INDICE Tempistiche nomine Accettazione SEDE30% IDONEI PNRRELENCO REGIONALE a.s. 2026/27
     
    1. Tempistiche nomine  Come lo scorso anno scolastico, per le assunzioni a TI (o TD finalizzato al ruolo per i non abilitati) che deriveranno da Concorsi PNRR1 e PNRR2, l'USR avrà tempo di pubblicare le GM entro il 10 dicembre 2025,di effettuare le nomine da queste GM entro il 31 dicembre 2025.   Probabilmente si opererà con due tempistiche:  GM pubblicate entro i primi di agosto  nomine entro fine agosto,
     GM pubblicate entro i primi di ottobre  nomine entro fine ottobre (o anche successivamente).   Questo significa che per le GM, che non saranno disponibili in tempo utile per nomine da effettuarsi entro fine agosto, come nello scorso a.s. verranno accantonati i posti su cui saranno operate successivamente nomine in ruolo,che saranno inizialmente assegnati per SUPPLENZE da GI (come supplenza temporanea fino all’avente diritto e clausola rescissoria).   IMPORTANTE, da ricordare: Coloro che saranno VINCITORI di Concorso per l'a.s. 2025/26e DESTINATARI per l'a.s. 2025/26 di un contratto a tempo determinato su posto vacante (al 31/8) nella medesima regione e nella stessa classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, saranno confermati a TI (o a TD finalizzato al ruolo) su tale posto.
     
    2. Accettazione SEDE Una grande NOVITA' riguarda le tempistiche imposte per l’accettazione della SEDE di nomina. Le assunzioni si svolgeranno come lo scorso anno tramite piattaforma InR, con due fasi: scelta della PROVINCIA, con eventuali assegnazioni d'ufficio;scelta della SEDE (scuola) nella provincia di assegnazione. Da quest'anno, però, il Docente  DOVRA'  accettare l'assegnazione della SEDE scolastica (fase 2) ENTRO 5 GIORNI! (in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto tale operazione di accettazione dovrà avvenire comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di assunzione). NB

    a. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina: la decadenza dall'incarico conferito,e, conseguentemente, la cancellazione dalla GM dalla quale la nomina è stata conferita. b. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.   Questa è una IMPORTANTISSIMA novità (che dovrebbe agevolare le operazioni di scorrimento nelle posizioni successive) che i VINCITORI DI CONCORSO DEVONO TENERE IN CONSIDERAZIONE e che ROVESCIA le procedure: precedentemente infatti, ricevuta una nomina, si aveva tempo fino al 1° settembre per rinunciarvi e, se non si esprimevano preferenze,  venivano conferite nomine d’ufficio.
     
    3. 30% IDONEI PNRR Le graduatorie dei Concorsi PNRR saranno integrate con un numero aggiuntivo di candidati, pari al 30% del contingente bandito per quella classe di concorso.

    Questo NON significa che se i posti erano 100, si assumeranno 100+30%=130 candidati da una data GM,MA significa che vengono resi “idonei” alcuni candidati (il 30%), che hanno superato la prova concorsuale e non erano rientrati nel contingente previsto, ma che ora potrebbero essere assuntise potranno essere fatte compensazioni con  posti residuati da altre cdc e non assegnati nel contingente,prima degli idonei degli Ordinari 2020. NB
    L'integrazione del 30% è fatta secondo punteggio, non per riserve (ad esempio 30% per servizio, 15% per Servizio Civile Universale, riserve di Legge, ...)
    L’ordine da seguire per le nomine da concorso sarà, quindi *(dove vigenti GM) Vincitori Concorsi 2016,
    *(dove vigenti GM) Vincitori Concorsi 2018,
    1) Vincitori Concorsi PNRR sulla base del limite del contingente,
    2) 30% di Idonei del PNRR nel caso residuassero dei posti non assegnati nel contingente nell’a.s. in corso,
    3) Idonei dei Concorsi 2020.
     
    4. ELENCO REGIONALE a.s. 2026/27 A decorrere dall'a.s. 2026/27 sarà costituito un apposito ELENCO REGIONALE, nel quale potranno iscriversi i Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un Concorso bandito a decorrere dal 2020. In tale elenco, aggiornabile annualmente, si potranno inserire, dall'anno scolastico successivo a quello di
    pubblicazione della relativa GM, i Docenti non titolari di contratto a TI o con incarichi TD finalizzati al ruolo; da esso si attingerà in caso di esaurimento delle GM dei Concorsi Ordinari ai fini delle assunzioni.
  • Scioglimento della riserva GPS entro il 3 luglio 2025

    Tutti gli aspiranti inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS devono completare la procedura di scioglimento entro il 3 luglio 2025.

    ✅A chi sono rivolti gli elenchi aggiuntivi?

    -Riguardano chi:
    Ha conseguito l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno 2025
    -Si è iscritto con riserva entro il 29 aprile 2025, secondo il DM n. 26 del 19/02/2025
    N.B.Per chi ha conseguito un titolo estero ancora in attesa di riconoscimento, valgono regole diverse con procedura individuale: non c’è questa stessa scadenza.

    ✅Come e quando sciogliere la riserva?

    Gli iscritti con riserva devono dichiarare il conseguimento del titolo tra il 16 giugno e il 3 luglio 2025, tramite la piattaforma Istanze Online.
    N.B.Durante la compilazione, è obbligatorio:
    •Inserire i titoli nella Sezione A.1
    •Compilare la Sezione A.2 per il punteggio, secondo le tabelle ministeriali (es. A/1 per infanzia, A/3 per la secondaria, A/7 per il sostegno)
    Chi non completa la procedura entro il 3 luglio, anche se in possesso del titolo, non verrà inserito negli elenchi aggiuntivi e resterà in seconda fascia (se già presente).
    📊 Come avviene la graduazione?

    Dopo lo scioglimento della riserva:
    •L’aspirante entra nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS
    •La posizione viene definita in base al punteggio, con graduatoria a pettine
    Tuttavia, per l’anno scolastico 2025/26, resterà una distinzione formale tra prima fascia ordinaria e elenchi aggiuntivi: anche con punteggio più alto, non si può “scavalcare” chi è già in prima fascia
    ❗ Non è possibile chiedere di essere cancellati dalla prima fascia per entrare nell’elenco aggiuntivo in caso di errore: la scelta va fatta correttamente all’inizio.

    A cosa servono GPS e elenchi aggiuntivi?

    Queste graduatorie vengono usate per:
    Assegnare supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto
    Attribuire incarichi finalizzati al ruolo (soprattutto sul sostegno)
    •In estate, sarà possibile fare domanda online scegliendo fino a 150 preferenze per le sedi.
    •Se le GPS risultano esaurite o insufficienti, le scuole useranno le graduatorie d’istituto per coprire:
    Supplenze brevi
    Posti residui.

  • Nuovo ricorso gratuito Carta Docente

    Nuovo ricorso gratuito Carta Docente

    Gilda Verona è pronta apartire con un nuovo ricorso Carta Docente, gratuito per gli iscritti.

    Possono partecipare i docenti a T.D e a T.I che non hanno usufruito del bonus negli ultimi 5 anni e hanno avuto contratto contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto.
    I docenti interessati, per avere ulteriori informazioni sulla documentazione, dovranno inviare una mail a carta_docente@gildaverona.org, verranno ricontattai con le indicazioni utili alla partecipazione al ricorso.

  • Riconoscimento professione docente

    Circolare prot. 13731 dell’8 aprile 2024
    Istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su piattaforma SIDI “Riconoscimento Professione Docente” del Ministero dell’Istruzione e del merito

    I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
    E’ possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:
    -docente di scuola dell’infanzia;
    -docente di scuola primaria
    - docente di scuola secondaria di I grado
    - docente di scuola secondaria di II grado.
    Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

    In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

    I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità.  Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

    Per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito da cittadini dell'Unione europea a seguito della Brexit, specifiche indicazioni sono reperibili al link

    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

    Vai all'Applicazione “Riconoscimento Professione Docente

    Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.
    Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

    Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell’ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità.

    NON è consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

    MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

    Tutti i dettagli operativi sono presenti nell’apposita guida

    Come dettagliato nella guida operativa, dopo accesso applicazione è presente area Service Desk On Line per richiedere assistenza e consultare le FAQ.

    UFFICIO COMPETENTE
    Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”.

    https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente

    NOVITA' DEL 4 GIUGNO 2025: rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno

    Per coloro i quali, abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

    Alcune FAQ
    Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

    No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

    Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

    No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

    Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

    Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

    Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

    No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

    Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

    No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

    Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

    Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

    Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

    Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

    Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

    No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.

    In merito all’istanza di rinuncia il Ministero ha inoltre precisato con una FAQ (la n.10)

    “10. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, con quale modalità devo comunicare la rinuncia?

    Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale, coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo, possono formulare rinuncia esclusivamente tramite PEC, da inviare al seguente indirizzo: rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it. Si precisa che, a partire dal 24 ottobre 2018, le istanze di riconoscimento possono essere inoltrate esclusivamente online tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente”. Eventuali domande di riconoscimento del titolo estero inoltrate, oltre tale data, in formato cartaceo o via PEC, nonché con ulteriori modalità diverse dall’invio tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente”, sono considerate irricevibili.

  • Notizie "fresche" di giugno 2025

    Cari colleghi, prima di iniziare ad aggiornarvi con questo articolo, Gilda Verona vi augura una quanto più serena fine di anno scolastico in preparazione a quelle che apparentemente sono mesi di vacanza ma che, con cognizione di causa, il Dottor Lodolo Doria definisce convalescenza per tutto lo stress accumulato durante l’intero anno.

    RISULTATO ELEZIONI RSU
    Le elezioni per la provincia di Verona sono andate oltre le aspettative, ringraziamo i colleghi che si sono candidati e tutti quelli che hanno votato Gilda.

    NOVITÀ SUL RECUPERO DEL 2013
    La tanto attesa sentenza della Cassazione sul recupero del 2013 non ha smentito quanto già affermato dalla suprema corte lo scorso anno, ha solo aggiunto qualcosa che la rende, per ora, inutilizzabile.
    E’ una situazione paradossale tipo quella di un medico che dopo un intervento di cataratta dice ai parenti che l’operazione è perfettamente riuscita, ma che l’occhio è perduto.
    In altri termini la Cassazione ha confermato l’illegittimità del blocco ad oltranza del 2013 che deve essere riconosciuto per tutti gli effetti giuridici, ma ha aggiunto che se tale riconoscimento porta ad un esborso economico, tale riconoscimento deve avvenire soltanto dopo una tornata contrattuale con il governo che deve reperire le risorse necessarie al recupero dell’anno “rubato”.
    Il nostro studio legale nazionale ha analizzato a fondo il testo di questa sentenza riscontrando diverse incongruenze con tutta la legislazione vigente e le varie vertenze del passato.
    Testualmente:
    "Tale dubbia interpretazione assume un’indebita ingerenza in tutto il sistema legale e contrattuale delle fonti poiché l’ART 2 del d.lgs 165/01 ha previsto una riserva di competenza ai contratti collettivi per disciplinare i rapporti di lavoro e l’ART 45 comma 1 del citato decreto ha devoluto alla contrattazione collettiva la definizione e l’attribuzione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori dei pubblici dipendenti dopo la privatizzazione del pubblico impiego. Ad oggi i contratti collettivi non hanno previsto che gli effetti economici dell’anzianità di servizio debbano essere oggetto di contrattazione."

    In altre parole la Cassazione dice che dobbiamo contrattare con il Governo il recupero del 2013 ai fini dell’anzianità di servizio, ma la norma attuale impedirebbe che tale contrattazione possa avvenire.
    E’ chiaro che, come la Gilda ha sempre affermato, che ci batteremo affinché il prossimo contratto intervenga a sanare questa ingiustizia, e richiederemo con forza che il governo reperisca le risorse a tal fine come facemmo a suo tempo per il recupero del 2010, 2011 e 2012, nel frattempo però il nostro studio legale nazionale intende proseguire la vertenza spostandola a livello europeo.
    Alcuni tribunali stanno continuando a condannare lo stato anche con il riconoscimento degli aspetti economici senza tener conto di quanto disposto dalla cassazione, ovviamente queste sentenze, anche se la giustizia in Italia non è una scienza esatta, sono destinate ad essere appellate e annullate. Vi faremo sapere come procederemo a Verona.

    AGGIORNAMENTO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL SOSTEGNO
    In queste ultime settimane, le questioni relative all’insegnamento del sostegno sono molto attenzionate in particolar modo per quanto concerne la nuova norma che consente alle famiglie di richiedere la conferma dei docenti precari in servizio in quest’anno scolastico. La confusione riguardo a questa novità è molto elevata in virtù della sua farraginosità e complessità e delle diverse interpretazioni date dalla stessa amministrazione per quanto concerne la sua applicabilità.
    Infatti, se in un primo momento, seppur in via informale, l’amministrazione aveva affermato che la conferma avveniva solo ed esclusivamente sulle ore dell’alunno le cui famiglie avevano richiesto la conferma, oggi ha cambiato idea dicendo che la conferma avverrà sulla scuola e non sulle ore del ragazzo. La questione è molto delicata, in premessa ricordiamo che queste operazioni di conferma potranno avvenire solo al termine di tutte le nomine in ruolo e di tutte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo (utilizzi ed assegnazioni provvisorie). In estrema sintesi:

    • Entro il 31 maggio i dirigenti devono acquisire le richieste di conferma da parte delle famiglie
    • Entro il 15 giugno i dirigenti dovranno valutare, sentiti anche i GLO, la sussistenza delle domande presentate dalle famiglie in base alla specifica situazione dell’alunno e della classe
    • In questa fase i dirigenti sentono anche i docenti interessati che possono dichiarare la propria disponibilità di massima che in ogni caso potrà essere rivista in seguito al momento delle nomine vere e proprie.
    • E’ da sottolineare però che se un si attuale non è vincolante, un eventuale diniego blocca definitivamente la procedura sul nascere senza possibilità di ripensamento. Quindi il docente che non conferma entro il 15 giugno blocca la procedura e non potrà ripensarci in sede delle 150 preferenze mentre chi esprimesse oggi un si, potrà modificare la sua decisione al momento delle operazioni di nomina
    • In caso di via libera, i dirigenti dovranno inserire in un’apposita funzione del SIDI i dati relativi al docente interessato comprensivi di situazione contrattuale nell’a.s. 2024/25 (cattedra intera, spezzone, 31 agosto 30 giugno, che comunque non pregiudica alcun che riguardo alla futura nomina eventuale) ed inviarli all’UST competente
    • Per la valutazione della sussistenza o meno del loro diritto ad una nomina, i potenziali docenti da confermare dovranno comunque procedere alla compilazione delle 150 preferenze al pari di quanto hanno fatto gli anni passati
    • Per loro sarà in aggiunta predisposta una speciale funzione dove andranno ad inserire il loro consenso definitivo alla conferma sul posto attualmente occupato indicando anche le richieste riguardo alla tipologia di posto che intenderebbero accettare (solo 31 agosto, solo 30 giugno o solo spezzone o tutte le possibili combinazioni)
    • Gli UST faranno quindi girare “a vuoto” l’algoritmo per valutare se il diretto interessato compare negli elenchi dei nominati a prescindere della tipologia di posto o classe di concorso. Basta quindi che il nominativo dell’interessato compaia in qualunque classe di concorso con qualsivoglia quantità oraria.
    • Se ciò avviene, il docente potenzialmente confermabile acquisisce il diritto di precedenza e viene confermato sulla base delle richieste fatte nella funzione apposita. Se ad esempio se ha indicato una conferma solo su di una cattedra al 31 agosto, ma il posto oggetto di conferma è al 30 giugno, la conferma non scatta e il docente verrà trattato normalmente nella fase di funzionamento del logaritmo delle supplenze
    • Precisiamo che la nomina per il prossimo anno scolastico non tiene minimamente conto della situazione contrattuale attuale, in particolare potrebbe succedere che chi sta attualmente lavorando su di uno spezzone potrebbe richiedere di essere nominato su cattedra al 31 agosto ed ottenerla con precedenza rispetto a tutti gli altri presenti in GPS anche se con punteggio maggiore.
    • In caso di conferma il nominativo del docente viene escluso dai successivi turni da GPS a meno che la sua conferma sia scattata solo su di uno spezzone, nel qual caso verrà mantenuto il suo diritto a completamento che potrà avvenire negli usuali turni di nomine. Come vedete la procedura è molto complessa e si presterà sicuramente a vertenze di coloro che si vedranno scavalcati nella scelta del posto da altri colleghi con punteggio minore. Basti pensare, ad esempio, al caso in cui in quest’anno scolastico un docente stia lavorando con nomina fino al 31 agosto e un altro su uno spezzone. In base a questa norma, se la famiglia dello spezzone chiede la conferma e l’altra no, potrebbe con forte probabilità che il prossimo anno le nomine si invertano a favore del docente con molto meno punti. Ribadiamo comunque che, a parte le questioni di natura tecnico/giuridiche, la Gilda è totalmente contraria a questa norma da un punto di vista politico in quanto introdurre questa facoltà per le famiglie si inserisce perfettamente in un percorso di trasformazione della scuola in una sorta di supermarket dove si consente agli “utenti” di scegliere un servizio piuttosto che un altro e aprire le porte per il sostegno potrebbe in un futuro non troppo lontano essere generalizzato ai docenti di tutte le materie. Altro aspetto attuale del sostegno, riguarda l’avvio dei percorsi dell’INDIRE. Ho già affrontato a lungo la questione nel precedente numero di notizie fresche quindi qui mi limiterò a dire che il 3 giugno scadono i termini per le università che intendono accreditarsi per l’avvio dei percorsi di specializzazione e solo allora potranno uscire i vari bandi e si potrà chiedere l’iscrizione.
      Il numero di partecipanti sarà limitato e che l’accesso avverrà in base all’anzianità di servizio su posti di sostegno in un dato grado di scuola. Ciò significa che chi raggiunge il terzo anno con l’anno in corso, difficilmente potrà partecipare alla prima tornata dei corsi e molto probabilmente dovrà aspettare i prossimi turni con la speranza che tale norma possa essere riproposta il prossimo anno.

    NOMINE IN RUOLO
    E’ ancora presto per affrontare questa problematica oggi in quanto l’iter è ancora ai nastri di partenza e non è stato ancora fissato nessun contingente. Anticipiamo un paio di punti che devono essere assolutamente conosciuti al fine di organizzare il prossimo anno scolastico. Innanzi tutto per i posti da PNRR1 e PNRR2, si avrà tempo fino al 31 dicembre per effettuare le nomine. Il che significa che come lo scorso anno, per tutte le graduatorie che non saranno disponibili entro agosto, verranno accantonati i posti che verranno inizialmente dati, da graduatoria di istituto, come supplenza temporanea fino all’avente diritto. L’altra grossa novità riguarda le tempistiche per l’accettazione di una nomina. Fino allo scorso anno infatti, se uno riceveva una nomina, aveva tempo fino al 1 settembre per rinunciare; addirittura se uno non esprimeva nessuna preferenza sulla provincia o sulla sede, gli veniva data una nomina d’ufficio in base ad una sorta di silenzio/assenso. Quest’anno le cose cambieranno radicalmente in quanto il silenzio/assenso del passato verrà sostituito dal silenzio/ciao ciao nomina. Una nuova legge dello stato prevede infatti che si hanno 5 giorni di tempo, dal momento dell’assegnazione della sede, per confermare o meno la nomina. Ciò significa che, se dopo 5 giorni, il docente interessato non dovesse contattare la scuola per firmare il contratto, verrà dichiarato decaduto e dovrà, appunto, dire ciao ciao alla nomina che verrà assegnata per scorrimento.

  • Elaborazione posti disponibili dopo i trasferimenti

    Pubblichiamo una elaborazione dei dati dei trasferimenti che mostra una proiezione per ogni provincia e per ogni classe di concorso delle regioni del nod d'Italia i posti che sono rimasti liberi dopo i vari movimenti.

    NON SI TRATTA ANCORA DEL CONTINGENTE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO

    Se una provincia p

    o una classe di concorso non è presente nel file, significa che in quella provincia non ci sono posti disponibili o addirittura ci sono delle situazioni di soprannumero.